- Il
capitale sociale minimo per chi esercita l’attivita’ di cessione dei
crediti ( Factor ) deve essere almeno di due miliardi di Lire.
- Le
società di factoring sono tenute ad iscriversi all’albo delle
imprese che esercitano l’attivita’ di cessione crediti, istituito presso
la Banca d’Italia.
- I
crediti già esistenti o futuri possono essere ceduti anche in
massa.
- Il
pagamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario non e’ soggetto
alla revocatoria fallimentare direttamente nei confronti del Factor
stesso, ma solo nei confronti del cedente.
- Il
curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni
già stipulate , limitatamente ai crediti non ancora sorti alla
data del fallimento; in tal caso dovrà restituire al cessionario
il corrispettivo pagato dal cessionario stesso al cedente per i crediti
ceduti.
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