La cessione del credito, disciplinata dal Codice Civile e dalla legge n° 52/91, costituisce l’ambito entro il quale si muove SG Factoring .La legge N° 52/91 regola ed integra gli articoli del Codice Civile relativamente alla cessione del credito e circoscrive l’ambito operativo a soggetti con ben precisi requisiti minimi. In particolare stabilisce che:

  • Il capitale sociale minimo per chi esercita l’attivita’ di cessione dei crediti ( Factor ) deve essere almeno di due miliardi di Lire.
  • Le società di factoring sono tenute ad iscriversi all’albo delle imprese che esercitano l’attivita’ di cessione crediti, istituito presso la Banca d’Italia.
  • I crediti già esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
  • Il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario non e’ soggetto alla revocatoria fallimentare direttamente nei confronti del Factor stesso, ma solo nei confronti del cedente.
  • Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni già stipulate , limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento; in tal caso dovrà restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario stesso al cedente per i crediti ceduti.
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